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Manutenzione dei balconi in condominio: chi deve pagare?

Quando si parla di manutenzione nei condomini le domande che vengono poste sono sempre le stesse:

“A chi tocca la manutenzione dei balconi e dei sottobalconi? Se cadono pezzi di calcinacci e danneggiano altre proprietà, o auto parcheggiate chi è il responsabile?”

Per chiarire ogni dubbio è bene distinguere le parti componenti dei balconi tradizionali detti “aggettanti”.

I balconi aggettanti sono composti da:

  • 3 lati aperti;
  • un piano di calpestio o pavimento;
  • il listone che è la parte terminale solitamente di marmo;
  • il frontalino che è la parte verticale che segue il profilo del balcone;
  • il sottobalcone o cielo che è la parte sottostante del balcone;
  • il parapetto o ringhiera costituita da una parte metallica o altro materiale che delimita e protegge il balcone dal vuoto.

Di chi è la proprietà dei balconi?

La proprietà dei balconi è dell’appartamento in cui si inseriscono. Infatti la funzione principale del balcone aggettante è quella di consentire l’affaccio. È chiaro quindi che le spese di manutenzione dei balconi sono di unica competenza del proprietario. Per manutenzione si intende ogni intervento sulla struttura, sulla ringhiera, sul parapetto, sulla pavimentazione, e sul sottotetto.

Il condominio deve contribuire alle spese?

È sempre il singolo condomino a dover pagare i relativi costi, senza che possa accampare pretese o contributi dal condominio. Questo, però, non vale in tutte le occasione. Esistono infatti delle eccezioni. In Particolare devono considerarsi beni comuni tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. In questo caso, anche il rifacimento dei frontalini, che rientra nel ripristino del decoro architettonico, va suddiviso con le tabelle millesimali, anche tra chi non ha balcone.

Chi stabilisce quali elementi devono considerarsi pregevolezze artistiche o architettoniche?

In teoria, escludendo la presenza di decorazioni e fregi inseriti al solo scopo decorativo, la parte frontale del balcone dovrebbe essere considerata di proprietà esclusiva. In realtà la cosa non è automatica, ma nel caso di dubbi e diverbi condominiali è il giudice di merito che stabilisce la proprietà. Lo stesso giudice potrebbe anche decidere che un frontalino con cemento a vista è di rilevanza estetica e quindi la spesa di manutenzione va suddivisa.

 

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Sporalli, Impresa Edile di Catania.