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DDL SEMPLIFICAZIONE

DDL semplificazione: novità per SuperBonus 110%

È stato pubblicato nei giorni scorsi, il DDL semplificazione che prevede un accesso semplificato per usufruire del beneficio fiscale del SuperBonus 110%.

Vediamo nel dettaglio.

DDL Semplificazione e  problemi del Superbonus 110%

I problemi riscontrati in questo primo anno di applicazione del Super Bonus 110% sono molteplici.

  1. Confusione tra Cila e Scia.
  2. Accesso negato a qualsiasi detrazione fiscale per interventi edilizi realizzati su immobili abusivi. È noto che le casistiche di difformità sono così tante che la verifica di conformità urbanistica-edilizia è diventata un’attività di primaria importanza. Spesso ci si  scontra con problemi di accesso alla documentazione edilizia in possesso alla pubblica amministrazione che necessiterebbe di tempi non compatibili con il bonus fiscale per poter essere opportunamente sanato.
  3. Presenza di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

1. Confusione tra Cila e Scia

Nel nuovo DDL Semplificazione viene chiarita l’interpretazione dei vari SUE provinciali sulla tipologia di intervento edilizio. Tutti gli interventi di ecobonus e sismabonus 110% che non comportano demolizione e ricostruzione si configurano come manutenzione straordinaria. Per evitare che si possa interpretare gli interventi come manutenzioni straordinarie pesanti che necessitano di SCIA,  è specificato che per questi interventi è sufficiente la presentazione della CILA.

2. Accesso negato a qualsiasi detrazione fiscale per interventi edilizi realizzati su immobili abusivi La CILA dovrà attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.

Per fugare i dubbi sulla possibilità che l’utilizzo della CILA si traduca in una sanatoria di fatto, il Decreto prevede che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Questo significa che eventuali irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune, ma non sarà il tecnico a doverle accertare preventivamente.

3. Presenza di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile
Con il nuovo DL  semplificazioni, nella definizione di impianto termico rientrerà “qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

Quando decade il Superbonus 110%?

La decadenza o recupero delle detrazioni ex art. 49 del DPR 380/01 scatta soltanto a queste condizioni:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

In sostanza, il Fisco procederà al recupero dei crediti goduti, in caso di falsa attestazione dei pochi dati e informazioni richiesti circa l’origine costruttiva del fabbricato oppure l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

Per maggiori informazioni, contattaci..

Sporalli, Impresa Edile di Catania.