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garanzia lavori

Garanzia per i lavori edili: quanti anni vale?

Esiste una Garanzia per i lavori edili?

Nel caso in cui alcune lavorazioni non vengano eseguite in maniera corretta, è sempre bene trovare un accordo bonario con l’impresa. Qualora non fosse possibile bisogna affidarsi ad un legale.

Per poter beneficiare della garanzia, bisogna essere attenti e rispettare le scadenze e i termini di pagamento. È opportuno stipulare un contratto d’appalto.

Che garanzia per i lavori edili deve dare l’impresa?

– l’articolo 1667 del codice civile afferma che:

  • l’impresa deve garantire gli eventuali vizi di costruzione e le difformità (non corrispondenza dell’opera eseguita rispetto alle previsioni del contratto) dell’opera realizzata
  • la garanzia ha una durata di due anni dal giorno della consegna dell’opera.  Il committente potrà far valere la garanzia sempre purché denunci prima che siano decorsi i due anni dalla consegna dell’opera
  • colui che ha commissionato l’opera deve denunciare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta di quest’ultimi, altrimenti decade la garanzia
  • l’impresa non è tenuta a garantire qualora il committente avesse accettato l’opera con vizi e difformità a lui noti o comunque “riconoscibili“.

l’articolo 1668 del c.c. sottolinea come, ovviamente, il committente (che in genere, è il proprietario di casa) potrebbe chiedere che le difformità o i vizi:

  • vengano eliminate a spese dell’appaltatore
  • oppure che il prezzo dell’opera venga diminuito di una quota pari al costo di eliminazione del vizio o della difformità e/o dell’eventuale risarcimento del danno provocato nel caso di colpa dell’appaltatore.

– l’art. 1669 del c.c. afferma che:

  • quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia
  • la responsabilità decennale si estende anche all’esecutore di interventi di manutenzione ordinaria, di riparazione o straordinari che compromettano totalmente o in parte l’edificio.

Si ha diritto alla garanzia senza contratto d’appalto?

Purtroppo, il codice civile richiede che i lavori siano stati regolarmente appaltati. Starà poi al giudice valutare se il contratto scritto sia o meno un elemento essenziale che possa precludere o meno l’accesso alla garanzia.

 

Per maggiori informazioni, contattaci.

Sporalli, Impresa Edile di Catania.